Verifiche Impianti a Pressione

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VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED INSIEMI A PRESSIONE

Ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e D.M. 329/2004

Sei proprietario o utilizzatore di attrezzature o insiemi a pressione?

Allora saprai che le Verifiche Periodiche delle attrezzature a pressione sono
attività tecniche specialistiche di prevenzione obbligatoria nei luoghi di lavoro e regolate dal Il D.M. n. 329/2004, di recepimento della Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED) che definisce le modalità della messa in servizio, l’esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche delle attrezzature a pressione ed insiemi a pressione definiti come Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento ed elencati nel DM 11/04/2011 e nel Allegato VII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le verifiche periodiche sono finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, accertando in particolare:

  • la conformità delle attrezzature in pressione rispetto alle modalità di
    installazione previste nel manuale d’uso e manutenzione del Fabbricante;
  • lo stato conservazione delle attrezzature e il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste;
  • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle attrezzature o degli insiemi a pressione effettuando le prove di funzionamento.

Le attrezzature e insiemi a pressione sono soggetti a Verifiche Periodiche con una periodicità di 2, 3, 4, 5 e 10 anni a seconda delle caratteristiche, del fluido contenuto e della categoria.

 

COME FARE

CHI È IL RESPONSABILE

Le verifiche periodiche sono uno strumento fondamentale per la manutenzione delle attrezzature e la gestione dei rischi nei luoghi lavoro e sono un obbligo cogente per il Datore di Lavoro.

L’omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall’art. 71, c.11, del D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta il configurarsi di gravi pericoli in termini di sicurezza sugli impianti e sulle persone, e la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative, fino ad arrivare alla disposizione del fermo degli impianti e all’imputazione penale in caso di incidenti.

IPI è Organismo Privato abilitato dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.M. 11/04/2011 ed ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per le verifiche periodiche di attrezzature di sollevamento e può affiancarti su tutto il territorio nazionale, in tutte le operazioni di prima verifica e verifiche successive delle attrezzature con un team di ispettori incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, c. 12, del D.Lgs. n. 81/200

QUAL'È L'ITER

La corretta verifica di apparecchi di sollevamento è subordinata alla seguente procedura in vigore:

PRIMO STEP
VERIFICHE DI PRIMO IMPIANTO / MESSA IN SERVIZIO
Il Datore Di Lavoro o l’utilizzatore dell’attrezzatura/impianto a pressione, subito dopo l’installazione, deve intraprendere l’iter previsto dal D.M. 329/04 per la messa in servizio degli impianti, se ricadenti nel campo di applicazione dello stesso.

Nel caso in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi siano installate e assemblate dall’utilizzatore, questi sono soggetti a verifica per la messa in servizio, o di “primo impianto”, e il D.d.L. deve inviare la relativa richiesta all’INAIL, titolare della funzione.

Al termine della verifica INAIL consegna all’azienda un’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione esaminata.

Eseguita la verifica di primo impianto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, l’utilizzatore deve inviare la dichiarazione di messa in servizio all’INAIL corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del D.M.

Esistono dei casi di esclusione dal controllo della messa in servizio e sono quelli riportati nell’articolo 5 del DM 329/04:

estintori portatili e bombole portatili per apparecchi respiratori;
recipienti semplici, comuni serbatoi per l’aria, di cui al d.lgs. n. 311/91 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione (PS) per volume (V) minore di 8000 bar*1;
insiemi per i quali da parte del competente Organismo Notificato o di un Ispettorato risultano già effettuate le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo.

SECONDO STEP
PRIMA VERIFICA
Una volta messe in esercizio, le attrezzature o insiemi a pressione ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 329/04 e non soggette ai casi di esclusione riportati nell’articolo 11, sono soggette a riqualificazione periodica (verifiche periodiche).

La Prima Verifica Periodica deve essere richiesta Datore di Lavoro all’INAIL di competenza, entro la periodicità specifica indicata nell’allegato VII del Dgls. 81 a partire dalla data di messa in servizio dell’attrezzatura.

Entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l’INAIL può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi di un soggetto privato abilitato come IPI – Ingegneria Per l’Industria, scelto dal Datore Di Lavoro e specificato nella richiesta. Decorso tale termine, se INAIL non avesse delegato o eseguito l’attività di prima verifica, il Datore di Lavoro potrà richiedere l’intervento diretto di IPI.

TERZO STEP
VERIFICHE SUCCESSIVE
Una volta effettuata la prima verifica, con la periodicità indicata nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare le verifiche periodiche successive.

Pertanto può richiedere le Verifiche Periodiche Successive alla prima direttamente ad IPI, che provvederà ad effettuare le stesse in tempi rapidi e efficienti.

QUALI SONO LE ATTREZZATURE SOGGETTE

L’attività ispettiva di IPI riguarda le seguenti attrezzature di lavoro del GRUPPO GVR (gas, vapore, riscaldamento):

Attrezzature a pressione

  • recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000);
  • generatori di vapor d’acqua;
  • generatori di acqua surriscaldata;
  • tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
  • generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW;
  • forni per le industrie chimiche e affini.

Insiemi

assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

QUAL'È LA PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

La Direttiva PED impone ai Fabbricanti delle attrezzature o insiemi a pressione di identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura o dell’insieme costruito, andando a definire la sua categoria di rischio (I, II, III, IV), a partire dalla tipologia dell’attrezzatura, (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e dall’energia immagazzinata identificata dal prodotto tra pressione e volume (PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni).

I fluidi contenuti nei recipienti e tubature a pressione si dividono in 2 gruppi in base alla pericolosità del liquido contenuto:

Gruppo 1: Fluidi pericolosi tra cui fluidi esplosivi estremamente infiammabili, fluidi esplosivi facilmente infiammabili, fluidi esplosivi infiammabili , fluidi altamente tossici, fluidi tossici” e fluidi comburenti.

Gruppo 2: Fluidi non pericolosi: Fanno parte di questo gruppo tutti quelli che non rientrano nel gruppo

A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione e del gruppo del liquido contenuto variano le procedure di certificazione per la Direttiva PED ma anche la periodicità delle verifiche.

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (Fluidi pericolosi)

D.Lgs 93/2000
OGNI 2 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Recipienti/insiemi classificati in cat. III e IV;
  • recipienti contenenti gas instabili appartenenti alle cat. dalla I alla IV;
  • forni per le industrie chimiche e affini;
  • generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

 

OGNI 4 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Recipienti/insiemi classificati in cat. I e II.

OGNI 5 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati in cat. I, II e III;
  • Tubazioni per liquidi classificati in cat. I, II e III;
  • Recipienti per liquidi in cat. I, II e III.
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (Fluidi NON pericolosi)

D.Lgs 93/2000
OGNI 2 ANNI (funzionamento e visita interna) + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Generatori di vapor d’acqua.

OGNI 3 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua in cat. III e IV;
  • recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata in cat. Dalla I alla IV.

OGNI 4 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua in cat. I e II.

OGNI 5 ANNI + VERIFICA DI INTEGRITÀ OGNI 10 ANNI

  • Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati in cat. III con TS>350°C ogni 5 anni funzionamento e ogni 10 anni integrità;
  • Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati in cat. III con TS<=350°C ogni 10 anni integrità.

NON LAVORIAMO PER VOI, MA INSIEME A VOI

Collaboriamo con aziende di diversi settori per le attività di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature.

Siamo in grado di seguire realtà aziendali di tutte le dimensioni, dalla piccola alla grande impresa, affiancandole in tutte le fasi di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature secondo le normative vigenti.

Affianchiamo le aziende nei settori

Aerospaziale;
Agroalimentare;
Attrezzature Industriali;
Automotive;
Banche/Assicurazioni;
Chimico/Farmaceutico;
Edilizia/Costruzioni;
Elettrico/Elettronico;
Energy;
Impiantistica;
Immobiliare;
Istruzione;
Industria Navale;
Metalmeccanico/Industriale;
Grande Distribuzione;
Pubblica Amministrazione E Governi;
Retail E Grande Distribuzione;
Riparazioni E Assistenza;
Sanità E Servizi Sociali;
Servizi Pubblici;
Studi Professionali;
Telecomunicazioni;
Trasporti E Logistica;
Turismo E Ristorazione;
Spettacolo;
Oil&Gas;;
Piccole Imprese E Artigiani.

Customer Manager

Interesse Speculativo

Monitoraggio dei Consumi Energetici

Non si può migliorare quello che non si misura

Partendo dalla consapevolezza che “non si può migliorare quello che non si misura”, il servizio di monitoraggio dei consumi energetici si propone di fornire in tempo reale, o secondo una frequenza definita, dati misurati sui consumi di ogni vettore energetico impiegato (energia elettrica, gas metano, altro), al fine di agevolare le attività di analisi dei dati stessi.

Scopo del servizio è anche quello di fornire adeguata reportistica a tutti coloro che in azienda sono incaricati di usare i dati dei consumi energetici (Energy Manager, responsabili di stabilimento e/o di reparto, amministrazione, manutenzione, ecc.), consentendo di:

 

  1. rilevare in tempo reale consumi anomali e quindi evitare sprechi;
  2. avere informazioni fondamentali sul controllo di processo e sull’efficienza dei macchinari ed impianti, prevenendo anche malfunzionamenti e rotture;
  3. impostare politiche di manutenzione predittiva e preventiva;
  4. rilevare errori di progettazione sugli impianti.

Il servizio proposto da IPI consiste nelle seguenti fasi:

  • Definizione con il cliente delle grandezze fisiche da misurare e da monitorare (consumi di energia, parametri fisici da tenere sotto controllo, ecc);
    Effettuazione delle misurazioni mediante apposita strumentazione;
  • Definizione del tipo di analisi dei dati e di reportistica richiesti al fine di confrontare i risultati con gli obiettivi prefissati evidenziando gli eventuali scostamenti.

COME POSSIAMO ESSERVI UTILI

Non avete ancora realizzato nessun intervento di efficientamento energetico: il monitoraggio è l’anticamera della Diagnosi Energetica, al fine di programmare interventi successivi di efficientamento, con possibili opzioni di accesso a forme di incentivazione (Ecobonus, Conto Termico, Certificati Bianchi).

Avete in programma o state realizzando degli interventi di efficienza energetica o una Diagnosi Energetica: le attività di misura e di monitoraggio sono alla base di ogni attività di gestione dell’energia, avete in programma di accreditarVi, o siete già accreditati, secondo i dettami della norma UNI ISO 50001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia.