Verifiche Impianti Elettrici

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VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Ai sensi del D.P.R. 462/01

Sei il datore di lavoro di una attività produttiva con almeno un collaboratore?

Allora sei soggetto all’obbligo di verifica periodica degli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 462/2001 cioè quelli installati nei luoghi di lavoro, come definiti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

La normativa cogente fa riferimento a:

  • impianti di messa a terra alimentati fino a 1000 V;
  • impianti di messa a terra alimentati oltre i 1000 V;
  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/01 possono essere effettuate solo da un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex delle Attività Produttive), Direttiva 11/03/02 MSE – Norma Europea UNI CEI EN 45004/96, come IPI.

In accordo agli Artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01 la verifica periodica è l’ispezione tecnica a cui deve essere sottoposto l’impianto, con cadenza biennale o quinquennale a seconda dell’impiego a cui è adibito ed è finalizzata ad accertare:

  • la conformità dell’impianto ai requisiti di sicurezza in riferimento alla normativa applicabile;
  • che tutte le componenti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza;
  • che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente.

Il D.P.R. 462/01 si applica, non solo a nuovi impianti, ma anche a quelli già esistenti.
Se trascorsi più di due o cinque anni dalla denuncia dell’impianto bisogna richiedere la nuova verifica periodica.

 

COME FARE

CHI È IL RESPONSABILE

Il Datore Di Lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto elettrico.

L’omessa richiesta delle verifiche da parte del Datore Di Lavoro comporta il configurarsi di gravi rischi in termini di sicurezza degli impianti, responsabilità civili e penali nel caso di infortunio o di di violazioni accertate, sanzioni penali in caso di controllo da parte delle Autorità Di Pubblica Vigilanza, la perdita della tutela assicurativa INAIL nel caso di infortunio di origine elettrica, la revoca dell’agibilità, per le attività soggette a controllo dei VV.F., nel caso di incendio di origine elettrica e la perdita dell’eventuale diritto al rimborso assicurativo privato.

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE ATEX (ZONIZZAZIONE)
Come regolato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, art.Art. 296, I luoghi con pericolo di esplosione vengono suddivisi in base al tipo di combustibile o combustibile-comburente che può provocare l’esplosione in:

  • luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie;
  • luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri;
  • luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di sostanze esplosive.

La 81/08 obbliga il Datore Di Lavoro a redigere una relazione che calcoli le zone di pericolo d’esplosione classificando la tipologia e l’estensione. Il progettista elettrico dovrà poi redigere un progetto che tenga conto di questa classificazione per progettare correttamente gli impianti elettrici in zone con pericolo d’esplosione per poi far effettuare le verifiche cogenti.

QUAL'È L'ITER

La corretta verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione è subordinata alla seguente procedura in vigore:

PRIMO STEP
DENUNCIA DELL’IMPIANTO
Impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
L’Installatore realizza l’impianto e rilascia al Datore Di Lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08, che ha valore di omologazione.

Il Datore Di Lavoro può iniziare l’attività lavorativa inviando entro trenta giorni una copia della dichiarazione di conformità all’ufficio INAIL competente e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione

La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

SECONDO STEP
VERIFICHE PERIODICHE
Il Datore Di Lavoro, oltre alla regolare manutenzione dell’attrezzatura, ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche degli impianti di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

TERZO STEP
VERIFICHE STRAORDINARIE
L’art. 7 comma 2 del D.P.R. 462/2001 sancisce l’obbligo di effettuare verifiche straordinarie in caso di:

  • Esito negativo della verifica periodica;
  • Su richiesta del Datore Di Lavoro;
  • Modifiche sostanziali dell’impianto*.

    *Cosa significa modifiche sostanziali dell’impianto elettrico?

 

Ai fini della individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti, per i quali sia necessario richiedere la verifica straordinaria, il datore di lavoro può fare riferimento ai criteri indicati nella Circolare ISPESL 24 ottobre 1994, n. 12988. Si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra “quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna.

Sono esempi di modifica sostanziale di un impianto elettrico:

  • le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400V a 600V);
  • aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
  • una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l’impianto;
  • negli impianti di II categoria l’aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all’interno di esse;
  • cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:

  • una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
  • una variazione della categoria dell’impianto.

Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, il Ministero delle Attività Produttive con lettera prot. 826106 del 16/03/04 ha espresso il parere che non si debba procedere ad un nuova omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione in caso di trasformazione o di ampliamento di un impianto esistente.

Conseguentemente, le suddette tipologie di opere sono soggette a verifica straordinaria da parte dell’ASL/ARPA territorialmente competenti o di organismo autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive).

QUAL'È LA PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE?

La periodicità delle suddette verifiche dipende dal tipo di impianto e deve essere effettuata:

OGNI 2 ANNI

Impianti di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti soggetti a prevenzione incendi e nei luoghi con pericolo di esplosione.

OGNI 5 ANNI

In tutti gli altri casi.

NON LAVORIAMO PER VOI, MA INSIEME A VOI

Collaboriamo con aziende di diversi settori per le attività di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature.

Siamo in grado di seguire realtà aziendali di tutte le dimensioni, dalla piccola alla grande impresa, affiancandole in tutte le fasi di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature secondo le normative vigenti.

Affianchiamo le aziende nei settori

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Banche/Assicurazioni;
Chimico/Farmaceutico;
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Elettrico/Elettronico;
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Istruzione;
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Metalmeccanico/Industriale;
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Pubblica Amministrazione E Governi;
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Sanità E Servizi Sociali;
Servizi Pubblici;
Studi Professionali;
Telecomunicazioni;
Trasporti E Logistica;
Turismo E Ristorazione;
Spettacolo;
Oil&Gas;;
Piccole Imprese E Artigiani.

Customer Manager

Interesse Speculativo

Monitoraggio dei Consumi Energetici

Non si può migliorare quello che non si misura

Partendo dalla consapevolezza che “non si può migliorare quello che non si misura”, il servizio di monitoraggio dei consumi energetici si propone di fornire in tempo reale, o secondo una frequenza definita, dati misurati sui consumi di ogni vettore energetico impiegato (energia elettrica, gas metano, altro), al fine di agevolare le attività di analisi dei dati stessi.

Scopo del servizio è anche quello di fornire adeguata reportistica a tutti coloro che in azienda sono incaricati di usare i dati dei consumi energetici (Energy Manager, responsabili di stabilimento e/o di reparto, amministrazione, manutenzione, ecc.), consentendo di:

 

  1. rilevare in tempo reale consumi anomali e quindi evitare sprechi;
  2. avere informazioni fondamentali sul controllo di processo e sull’efficienza dei macchinari ed impianti, prevenendo anche malfunzionamenti e rotture;
  3. impostare politiche di manutenzione predittiva e preventiva;
  4. rilevare errori di progettazione sugli impianti.

Il servizio proposto da IPI consiste nelle seguenti fasi:

  • Definizione con il cliente delle grandezze fisiche da misurare e da monitorare (consumi di energia, parametri fisici da tenere sotto controllo, ecc);
    Effettuazione delle misurazioni mediante apposita strumentazione;
  • Definizione del tipo di analisi dei dati e di reportistica richiesti al fine di confrontare i risultati con gli obiettivi prefissati evidenziando gli eventuali scostamenti.

COME POSSIAMO ESSERVI UTILI

Non avete ancora realizzato nessun intervento di efficientamento energetico: il monitoraggio è l’anticamera della Diagnosi Energetica, al fine di programmare interventi successivi di efficientamento, con possibili opzioni di accesso a forme di incentivazione (Ecobonus, Conto Termico, Certificati Bianchi).

Avete in programma o state realizzando degli interventi di efficienza energetica o una Diagnosi Energetica: le attività di misura e di monitoraggio sono alla base di ogni attività di gestione dell’energia, avete in programma di accreditarVi, o siete già accreditati, secondo i dettami della norma UNI ISO 50001 sui Sistemi di Gestione dell’Energia.