Servizi

Verifiche Ascensori

VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI, MONTACARICHI, PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI E MONTASCALE

Ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Sei il proprietario di un immobile o il suo legale rappresentante?

Allora sei tenuto a effettuare regolare manutenzione degli ascensori e nuovi impianti ascensori, nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica come disciplinato dal D.P.R. 162/99 e s.m.i. Capo II.

Il D.P.R. 162/99 e s.m.i si applica a tutti gli ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale, ad eccezione dei seguenti:

  • ascensori e montacarichi con una corsa inferiore ai 2 metri
  • ascensori e montacarichi azionati a mano
  • ascensori o montacarichi che non sono installati stabilmente montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg
  • ascensori da cantiere, impianti a fune, comprese le funicolari
  • ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell’ordine pubblico
  • ascensori al servizio di pozzi miniera
  • ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso al posto di lavoro elevatori di scenotecnica
  • ascensori installati in mezzi di trasporto o treni a cremagliera
  • ascensori o montacarichi per miniere e navi
  • scale mobili e marciapiedi mobili

La verifica periodica per la sicurezza degli ascensori è volta ad accertare:

  • le condizioni di efficienza delle componenti da cui dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto;
  • Il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza tra cui: i dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, i dispositivi di paracadute che impediscono la caduta delle cabina o movimenti ascendenti incontrollati, i dispositivi di limitazione di velocità eccessiva, ammortizzatori a dissipazione di energia, i dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza (quando sono utilizzati come dispositivi paracadute) e i dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici;
  • il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Come fare

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è responsabile diretto dell’impianto installato, è pertanto tenuto a sottoporlo a regolare verifica periodica.

PRIMO STEP - MESSA IN SERVIZIO
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, prima dell’utilizzo degli impianti, ne deve comunicare al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto, la messa in servizio, entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore.

La comunicazione deve contenere:

  • l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
  • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  • il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;
  • la copia della dichiarazione di conformità;
  • l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
  • l’indicazione di un Organismo Notificato o di un Soggetto Abilitato, come IPI, incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1.

L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia ad IPI per effettuare le Verifiche Periodiche.

SECONDO STEP - VERIFICHE PERIODICHE
Trascorsi due anni dalla comunicazione di messa in servizio, deve essere effettuata la prima delle verifiche periodiche che si ripeterà ogni 2 anni per tutta la vita dell’impianto; il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante deve accertarsi che durante l’esecuzione della verifica periodica l’impianto sia accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, della comunicazione con cui il Comune ha assegnato la matricola, e nel caso di verifica successiva alla prima il verbale della verifica periodica precedente.

TERZO STEP - VERIFICHE STRAORDINARIE
Il D.P.R. 162/99 Art. 14, stabilisce l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria in caso di:

  • Modifiche sostanziali all’impianto ascensore non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione cioè riguardanti il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento quali quello elettrico o idraulico, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, della cabina con la sua intelaiatura;
  • del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (art. 2 comma 1 lettera cc );
  • Esito negativo di precedente Verifica Periodica;
  • Incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.

NON LAVORIAMO PER VOI, 
MA INSIEME A VOI

Collaboriamo con aziende di diversi settori per le attività di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature.Siamo in grado di seguire realtà aziendali di tutte le dimensioni, dalla piccola alla grande impresa, affiancandole in tutte le fasi di verifica e certificazione di impianti, apparecchi e attrezzature secondo le normative vigenti.